mercoledì 10 dicembre 2008

Sciopero Generale

Concentramento ore 09,00 Piazza Dante Comizio ore 10,30 in Piazza Universita' Intervento del segretario nazionale cgil, Paola Agnello Modica

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http://www.cgil.it/nuovoportale/Banner/SCIOPERO121208/12DicembreLocandina.pdf

lunedì 8 dicembre 2008

Giù le mani dal Web

L'intervento Al prossimo G8, in Sardegna, il Presidente del Consiglio porterà sul tavolo "una proposta di regolamentazione di Internet in tutto il mondo". Su questa materia intendo presentare un'interrogazione per capire cosa andrà a dire

Al prossimo G8, in Sardegna, il Presidente del Consiglio porterà sul tavolo "una proposta di regolamentazione di Internet in tutto il mondo".Su questa materia intendo presentare un'interrogazione per capire cosa andrà a dire.Internet non ha bisogno di censure e tanto meno di regolamentazioni, perché per sua natura si autoregola.
Evidentemente ha una concezione proprietaria di tutti i sistemi di comunicazione e immagina un sistema di norme concepito in analogia con quanto avviene per qualunque testata. Tuttavia, con Internet non è così: non c'è uno spazio, un luogo in senso classico dove esercitare una forma di pressione o di condizionamento. Soprattutto, non funziona, è una forma libertaria di comunicazione.Il grande tema delle regole su Internet, che ci sono e di cui si dibatte è quello di come garantirsi nei confronti dei reati più gravi, come pedofilia e terrorismo, ma non è certo quello di mettere bavagli o censure: sarebbe politicamente grave oltre che tecnicamente impossibile.
L'impossibilità si esplica nello sciopero virtuale dei cibernauti, che già nei loro blog, siti e spazi "liberi" fanno a gara per esprimere pareri, timori e paure nei confronti di una regolamentazione inconcepibile per quelli che Derrick de Kerckhove definisce i Digital Natives.
I Nati Digitali non affidano più i loro segreti al diario: li condividono con gli altri attraverso la pubblicazione di se stessi su siti come MySpace. Pubblicano tutto: gusti, paure, amici, speranze. Obama è entrato in connessione mondiale, attraverso siti come facebook; ha presentando la sua campagna sotto forma virtuale facendo di internet uno strumento più evoluto di democrazia.
Perché regolamentare l'autoregolamentabile?Insomma, il Presidente del Consiglio si deve mettere una mano sulla coscienza: non si può telefonare ad internet come fa ad Emilio Fede.
Vincenzo Vita
Senatore Pd, membro Commissione cultura e commissione Vigilanza.
Aprile online 05 dicembre 2008,

Sciopero Generale - Documento del comitato direttivo della CGIL nazionale


Roma, 12 novembre - Il Comitato Direttivo approva la proposta per far fronte alla crisi economica e sociale presentata all’Assemblea delle delegate e dei delegati. Occupazione, lavoro, redditi, stato sociale, diritti e tutele richiedono una risposta da parte del governo che, superando limiti ed errori contenuti nella finanziaria, sia in grado di sostenere redditi da lavoro e da pensione, estendere le reti di protezione per i tanti che stanno perdendo il lavoro, a partire dai precari, riveda: i tagli nei settori pubblici, nella scuola e nell’università, e favorisca un piano straordinario di investimenti a partire dalla condizione del Mezzogiorno e dalle crisi industriali.Di fronte ai problemi del Paese, il Governo ha il dovere di aprire un confronto serio e trasparente con le grandi forze di rappresentanza sociale. La scelta di non aprire questi tavoli, di sostituirli con incontri, più o meno riservati, che tendono a escludere i più, a partire dalla Cgil, e dalle altre associazioni di impresa, rappresenta un fatto di eccezionale gravità, proprio mentre tutto esige regole democratiche e trasparenti, di democrazia e rappresentatività sindacale. Questo fatto, insieme, racchiude l’esistenza di una conseguente relazione tra lo stato del confronto sulla riforma del modello contrattuale e la volontà del Governo di dividere le Organizzazioni sindacali e premere in direzione di un accordo separato. La Cgil conferma l’insieme delle iniziative di mobilitazione e di lotta già decise e per richiedere una svolta di politica economica e sociale necessaria per governare la crisi, evitare che essa scarichi le proprie conseguenze sulle famiglie dei lavoratori e dei pensionati e sui precari, proclama uno sciopero generale per il giorno 12 dicembre. Durata e modalità dello sciopero saranno decisi nella giornata di lunedì, sentite le strutture dell’Organizzazione. Il Comitato Direttivo Cgil è riconvocato per il 22 dicembre.

La riscossione della tariffa depurazione acque è illegittima dove manca la rete fognaria

La Tariffa Depurazione Acque non si paga più
La riscossione della tariffa depurazione acque è illegittima dove manca la rete fognaria: così ha deciso la Suprema Corte, nella sentenza che dichiara incostituzionale l’articolo 155 del Codice Ambientale (D. Lgs. 152/96). Si conclude la vicenda con Acque Carcaci del Fasano. Soddisfazione della Federconsumatori di Mascalucia

Tutto era iniziato con un’ordinanza del Giudice di Pace di Gragnano il quale, nel 2007, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 14 della legge Galli (L. 36/94), legge che riorganizzava il servizio idrico ed introduceva la tariffa di depurazione delle acque, poi riaffermato dall’art. 155 del Codice Ambientale (D. Lgs. 152/06). Tali articoli prevedevano che “…la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi…”. Nel provvedimento giudiziario venivano ribaditi i principi della nostra Carta Costituzionale – richiamati gli artt. 2, 3, 32, 41, 97 che collocano il cittadino come fulcro della vita democratica, libero da “forme di potere arbitrario e persecutorio” – quali punta di diamante della causa civile intentata da un utente campano nei confronti della società idrica che, nonostante la mancanza di rete fognaria pubblica, gli aveva imposto il pagamento della tariffa.
Il dubbio del giudice è arrivato così alla Corte Costituzionale la quale, con un’attenta disanima degli enunciati, si è espressa in questi giorni in maniera precisa ed ineluttabile ed ha dichiarato illegittimi costituzionalmente (sentenza n. 335 dello scorso 8 ottobre) sia l’art. 14, comma 1 della Legge Galli, che l’art. 155, comma 1, primo periodo del Codice Ambientale, emanato nel 2006 dall’allora Ministro Matteoli - decreto legislativo che per la sua bruttezza d’impianto rimane, ad oggi, inapplicabile.
E’ una grande vittoria del diritto e del principio di legalità, che vanno tutte a favore del cittadino: è quanto affermiamo noi di FEDERCONSUMATORI Mascalucia, che da oltre sei mesi lavoriamo in prima linea per affermare questa linea di principio, e ci riteniamo pienamente soddisfatti del lavoro dei giudici costituzionali. In effetti aspettavamo che arrivasse un autorevole pronunciamento sulla questione tariffe di depurazione delle acque e siamo d’accordo sulle espressioni contenute nella sentenza, in particolare quando viene riscontrata la palese violazione dell’art. 3 della Costituzione perché “… imponendo irragionevolmente agli utenti di versare la quota di tariffa servizio di fognatura e depurazione anche in mancanza del servizio stesso, [questa] determina una discriminazione dei cittadini che versano la tariffa senza usufruire del servizio di depurazione, rispetto a coloro che versano la tariffa e si giovano del servizio…” e dell’art. 97 perché viene imposta “…ai cittadini una sorta di tassa sine titulo la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica e astratta…”.
Scendendo nel particolare, la recente sentenza pone per sempre la parola fine alla diatriba aperta da FEDERCONSUMATORI Mascalucia con la SpA Acque Carcaci del Fasano che, nei mesi scorsi, aveva tentato (indebitamente anche perché non possiede le autorizzazioni previste dalla normativa) di attivare la fatturazione della famigerata tariffa nonostante mancassero, nei comuni serviti dalla Società, le reti fognarie pubbliche. La sezione di Mascalucia aveva inoltrato, nelle scorse settimane, anche richiesta ufficiale all’Autorità d’Ambito Catania 2 Acque per l’accesso agli atti e riscontrare la eventuale legittimità sulla riscossione della tariffa per le società SIDRA e Acque Casalotto, che già da tempo la incassano.
Il bel castello di carte fondato sulla illegittimità ora è caduto rovinosamente: agli utenti dei comuni dove manca la rete fognaria pubblica, e senza possibilità alcuna di replica, le società idriche interessate saranno costrette a sospendere la fatturazione della tariffa e restituire quanto indebitamente sottratto loro.

Sentenza della Commissione Tributaria annulla fattura TIA

La Commissione Tributaria annulla fattura TIA poiché esula certamente dalla competenza dell'ATO CT 3 " Simeto Ambiente S.p.a". il potere di determinare l'entità della tariffa per il servizio rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA

LA SEZIONE 06 riunita con l'intervento dei Signori:VITELLIO DOTT. ITALO Presidente
VERGA DOTT. VINCENZO Relatore
RAMPOLLO DOTT. FLAVIO Giudice
Reg. gen. N. 0000/08
Udienza del 30.09.2008 ore 09:00
Sentenza n. 805/6/2008
Pronunciata il 30.09.2008
Depositata in segreteria il 14.10.2008
f.to il Segretario S. Grasso
Ha emesso la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. xxxx/08 depositato il 14/03/2008
avverso ALTRO n.2007 00000000 TIA 2004 contro SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3
proposto dal ricorrente: CAIO N.Q. EREDE DI TIZIO VIA xxxxxxxxx N.x 95040 CAMPOROTONDO ETNEO CT
difeso da: SAITTA DANIELA MARIA VIA XXXXXXXXX 95127 CATANIA CT
avverso ALTRO n.2007 00000000 TIA 2005 contro SIMETO AMBIENTE SPA ATO CATANIA 3
proposto dal ricorrente: CAIO N.Q. EREDE TIZIO VIA xxxxxxxxx N.x 95040 CAMPOROTONDO ETNEO CT
difeso da: SAITTA DANIELA MARIA VIA XXXXXXXXX 95127 CATANIA CT

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.3.2008, CAIO proponeva ricorso avverso la fattura Tia n. 2007 00000000 del 15.11.2007 per euro 271,80, relativa al conguaglio, periodo di riferimento 1.1.2004-31.12.2005, emessa dalla Serit Sicilia Spa per conto dell'ATO CT 3 " Simeto Ambiente S.p.A", riguardante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, chiedendone l'annullamento. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: 1) la nullità degli atti impugnati perché la disciplina generale della T.I.A. non poteva che ascriversi alla competenza del Consiglio Comunale; 2) la violazione dell'ari. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.R. n. 158/'99; 3) incompetenza istituzionale della Serit. L'ente impositore non si costituiva in giudizio. All'odierna udienza camerale, la Commissione poneva in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Commissione il ricorso deve essere accolto, fondato appalesandosi il principale motivo di opposizione, poiché esula certamente dalla competenza dell'ATO CT 3 " Simeto Ambiente S.p.a". il potere di determinare l'entità della tariffa per il servizio in questione.
Ed invero, ai sensi del surrichiamato art. 49 del D.Lgs. n. 22/'97, così come modificato dalla legge n. 488/'99, ... i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante la istituzione di una tariffa... .composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativo al servizi.
Con tale previsione legislativa, com'è evidente, è stata attribuita ai Comuni una specifica funzione, indiscutibilmente di natura pubblicistica, che riguarda espressamente la determinazione della tariffa correlata all'espletamento di un servizio collettivo, funzione alla quale gli stessi, in difetto di una previsione normativa di rango pari a quella della fonte attributiva, non possono rinunziare mediante l'esercizio del potere di senza pregiudicare la legittimità del proprio operato e di ogni provvedimento consequenziale.
A conferma della giustezza di tale principio va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il potere di delega, in quanto altera l'ordine delle competenze degli organi abilitati ad emettere atti con efficacia esterna stabilite con atto normativo primario o secondario, necessita di un supporto normativo di valore almeno pari a quello attributivo della competenza ordinaria, in quanto diversamente opinando si renderebbe arbitra l'Amministrazione di spostarla caso per caso, e senza alcuna previsione di limiti aggettivi e soggettivi, con l'effetto di privare l'amministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo. Nel caso in esame, ad avviso di questa Commissione, le delibere commissariali e consiliari sulle quali TATO CT 3 fonda la propria legittimazione ad istituire le tariffe per il servizio, determinandone l'entità, sono da considerarsi illegittime perché adottate in assenza di disposizione di legge che le autorizzassero e devono essere disapplicate a norma dell'art. 5 della legge 20-03-1865 n. 2248, ali. E, secondo cui il giudice è tenuto ad applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
Tale convincimento trova conforto nell'impugnazione proposta dal Commissario dello Stato avverso l'art. 11, comma 1°, della legge regionale n. 17 del 2004, che esplicitamente assegnava alle Società d'Ambito la competenza a determinare la t.i.a., per il motivo che la disposizione adottata si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 49, comma 8°, del D.Lgs. n. 22/'97 che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione. A seguito di tale impugnazione, notisi, la legge regionale suddetta è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 56 del 31-12-2004 senza la norma sopra menzionata, norma che, quindi, non è mai entrata in vigore.Non vale obiettare che, anche con sentenza recentemente emessa (n. 52 del 2008), il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di Catania, ha riconosciuto la competenza delle Società d'Ambito a determinare la t.i.a.
Secondo tale sentenza in verità, era avvenuto un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal Comune trasla, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico appositamente costituito. Il trasferimento di funzioni, a giudizio della Sezione staccata di Catania del T.A.R., era reso legittimo dall'art. 1 ter del D.L. 07-02-2003 n. 15 (convertito nella legge 08-04-2003 n.62), il quale, per fronteggiare la persistente eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale, aveva espressamente confermato i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al riguardo emanati tra il 1999 ed il 2002, la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato ed i poteri e le competenze di cui all'O.M. 31 maggio 1999 n.2983 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nonché le ordinanze di protezione civile ed i conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
E' stato rilevato nella sentenza che con l'O.M. n. 2983 del 31-05-1999, era stata conferita al Commissario Delegato, ai fini dell'esecuzione del mandato, la potestà di derogare, ove necessario, ad una serie di norme, in esse compreso l'art. 32 della legge 09-06-1990 n. 142, come recepito dalla legge della Regione siciliana 11-12-1991 n. 48, articolo riguardante le competenze dei Consigli comunali, tra le quali rientrava l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Ad avviso di questa Commissione, però, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., Sezione staccata di Catania, non può fondatamente ritenersi che con l'O.M. suddetta sia stata conferita al Commissario Delegato la potestà di derogare alla competenza dei Consigli comunali in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi e di disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) della legge sopra richiamata. L'art. 15 della suindicata Ordinanza Ministeriale, infatti, prevede che il Commissario delegato possa derogare ad una serie di norme ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. E non è certamente conforme ai principi generati dell'Ordinamento che l'Ente comunale deleghi alle società d'ambito i suoi poteri relativi all'ordinamento dei tributi ed alla disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
Non può considerarsi decisiva, l'inclusione dell'art. 32 sopra citato nelle norme derogabili ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n. 2983 del 1999, oltre che per le considerazioni svolte, per il fatto che l'art. 32, oltre alla competenza dei Consigli comunali nella materia testé indicata, prevede quella degli stessi Consigli per tutta una serie di arti, per i quali nessun ostacolo normativo osta alla deroga. Tanto ciò è vero che l'art. 15 dell'Ordinanza sopra richiamata non prevede la facoltà di derogare all'ari. 49 del D.L.vo n. 22/'97, secondo il quale la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è determinata dagli enti locali.
Né vale richiamare, come fa in un certo qual modo il T. A.R. nella succitata sentenza, il D.L.vo 03-04-2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), non applicabile nella specie perché non ancora in vigore. L'art. 238, comma 6°, del D.L.vo testé menzionato, infatti,prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto medesimo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali e i soggetti interessati, avrebbe disciplinato con apposito regolamento i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa. Secondo lo stesso articolo, la tariffa sarebbe stata determinata dalle Autorità d'ambito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto (art. 238, comma 3) e fino all'emanazione del regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa avrebbero continuato ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Peraltro, la tesi accolta da questa Commissione trova riscontro nelle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima (v. le sentenze a 2290/'07e2995/'07).
Con tali sentenze, il Tribunale Amministrativo Regionale, difformemente da quanto deciso dalla sua Sezione staccata di Catania, ha statuito che, in attesa dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, il potere di determinare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti spetta al Consiglio Comunale. A tale conclusione il Tribunale Amministrativo Regionale è pervenuto con le sentenze sopra richiamate considerando: che il legislatore, con l’art. 49 comma 8° del D.L.vo n. 22/'92, aveva espressamente previsto che la tariffa era determinata dagli Enti locali; che anche secondo il D.P.R. n. 158/'99 "l'Ente locale determina la tariffa" sulla base del piano finanziario; che alla contraria tesi non giovava il riferimento alle varie ordinanze emesse dal Presidente della Regione - Commissario Straordinario all'emergenza rifiuti; che, del resto, l'O.M. n. 2983 del 31-05-1999 non attribuiva al Commissario Straordinario il potere di apportare deroghe alla previsione normativa dell'art. 49 D. Lgs. n. 22/'97; che lo stesso piano di gestione per i rifiuti in Sicilia non risultava utile alla tesi contraria, prevedendo che "la tariffa è determinata dagli Enti locali ed applicata e riscossa dagli Enti gestori del servizio"; che il mantenimento del potere di determinazione della tariffa in capo all'ente comunale, così come previsto dall'ari 49 del D. Lgs. n. 22/'92, non costituiva ostacolo alla funzione organizzativa e gestoria dell’A.T.O.; che, ove fosse stato già legittimamente riconosciuto alla società di gestione il potere di fissare la tariffa, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore regionale aveva attribuito, con l’art. 11, comma 1°, della Legge reg. n. 17 del 2004, alle Società d'ambito detto potere; che tale norma, comunque, era stata impugnata dal Commissario dello Stato per illegittimità costituzionale e non era stata, poi, pubblicata; che impropriamente era stata richiamata la novella legislativa di cui al D. Lgs. n. 152/'06, con la quale veniva attribuito alle Autorità d'Ambito, peraltro diverse dalle precedenti Società d'ambito, il potere di determinare la tariffa, perché non ancora in vigore.Le delibere commissariali e consiliari sulle quali TATO CT 3 fonda il suo operato, pertanto, non possono non essere dichiarate illegittime.
L'illegittimità delle ordinanze di cui si è detto, ovviamente, si estende alla fattura oggetto del presente giudizio, che pertanto deve essere annullata. Impregiudicato resta, ovviamente, il diritto dell'ATO CT 3 di richiedere in altra competente sede e sotto altro profilo, la determinazione e la liquidazione di un corrispettivo per il servizio prestato.
Per quanto concerne le spese processuali, ritiene la Commissione, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle peculiarità delle questioni trattate, che ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P. Q. M.
La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 30.09.2008.

Il Relatore Il Presidente
Vincenzo Verga Italo Vitellio

La sentenz del Giudice di Pace a contro Simeto Ambiente

SENTENZA N. 754/08 del 22.10.2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA
L'avv. Antonio Zarrillo , Giudice di Pace di Mascalucia,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 803/08 R.G.,

PROMOSSA DA
XXX YYY nato a Pedara il 4.11.xx C.F.xxx xxx, residente in Tremestieri Etneo via xxxx, domiciliato presso la Federconsumatori di Mascalucia, Piazza Dante 7 -autodifeso- Attore –

CONTRO
-Serit Sicilia S.P.A. , Agente della Riscossione per le Provincia di Catania , partita IVA 04739330829, in persona del procuratore speciale signor Giuseppe Pilato, giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 3.6.2008 dal notaio Roberto Allotta di Palermo, rep. n. 16390 racc. n. 6873, elettivamente domiciliata in Paternò via Somalia 6, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pannitteri che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'avversato atto di citazione - CONVENUTA -

- La Simeto Ambiente SPA-ATO CT 3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania C.so delle Province 111 - CONVENUTA - CONTUMACE-
Avente ad OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX YYY esponeva :
- che in data 21.4.2008 la Serit Sicilia S.P.A., Agente incaricato della riscossione per conto della Simeto AMBIENTE S.P.A.Ato CT3, gli aveva notificato la fattura a saldo n. 2007 XXXXXXXX del 15.11.2007 di €.168,70 relativa al conguaglio della tariffa di Igiene Ambientale per il periodo 1.1.2004 al 31.12.2005;
- che illegittima era la fattura emessa.
Istanziava quindi per la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'impugnata fattura. Spese del giudizio compensate.
Si costituiva la Serit Sicilia S.P.A., Agente per la Provincia di Catania, incaricata della riscossione, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito afferenti alla TIA.
Con vittoria di spese e compensi.
Contumace la Simeto Ambiente,sulle precisate conclusioni ,come in atti, alla udienza del 22.10.2008 la causa è stata introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ante omnia dichiarata la contumacia della Simeto Ambiente la quale , benché regolarmente evocata in causa, non si è costituita in giudizio. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta Serit Sicilia SpA per le considerazioni di seguito illustrate.

l. Sul difetto di legittimazione passiva della Serit Sicilia
Deve ritenersi parte necessaria nel giudizio di opposizione l'Agente incaricato della riscossione, quale soggetto da cui proviene l'atto oggetto dell'opposizione, il quale chiede il pagamento, avendo egli titolo per intervenire nel processo ( ex multis Cass. 5278/97; Cass. 4324/99;Cass. Civ. Sez.III 9 Aprile 2001 n. 5277 , Cass.Civ. Sez.I25.11.2203n. 17936).
Non ritiene questo decidente di condividere il contrario orientamento espresso dal Supremo Collegio ( Sez. I. 26 Ottobre 2006 n. 23016), secondo cui il concessionario della riscossione non è legittimato passivo e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione perché non sarebbe titolare della situazione sostanziale ( la pretesa sanzionatoria ) dedotta nel giudizio di opposizione, ma un semplice adiectus solutionis, in considerazione che non può negarsi al medesimo l'interesse a resistere anche per i riflessi che l'eventuale accoglimento dell'opposizione può comportare nei rapporti con l'Ente, che,suo tramite, avanza la pretesa creditoria .

2. Sul difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria di Catania.
La tesi sostenuta dalla convenuta Serit Sicilia S.P.A. Catania non è condivisibile.
Con la recente sentenza n. 64 del 10 Marzo 2008, la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convcrtito, con modificazioni, dall'ari. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso con ordinanza depositata il 2 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Condominio di Viale Mazzini n. 119, il Comune di Roma ed altra parte, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2007, ha affermato che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione (ex plurimis: sentenza n. 50 del 1989; ordinanze n. 144 del 1998, n. 152 del 1997, n. 351 del 1995).
Il Giudice delle Leggi, è pervenuto alla conclusione che la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non "snaturi" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale. Una volta che sia esclusa la natura tributaria della materia, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria della relativa controversia "snatura" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario e, conseguentemente, è violato l'art. 102, secondo comma, Cost., il quale, vieta l'istituzione ex novo di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati in Costituzione.
La VI disposizione transitoria della Costituzione -- ad integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. - impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima. La stessa Corte ha poi precisato che, benché l'indicata revisione non crei nell'ordinamento «una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento» delle giurisdizioni revisionate, tuttavia il legislatore ordinario - - nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali -incontra il duplice limite costituzionale «di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali «e di assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998). Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, che successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di «non snaturare» le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost.
L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, a giudizio del Giudice delle Leggi, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita «revisione» dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale.
In coerenza con i sopra evidenziati princìpi e con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, la Corte ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
L'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di
natura non tributaria).
Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 102, secondo comma della Costituzione,occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta ai giudici tributari abbia o no effettiva natura tributaria.
E, a tal fine, non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte medesima per qualificare come tributarie le entrate erariali; criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis sentenze n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).
Ove sia stata accertata la natura non tributaria della materia attribuita alla cognizione dei giudici tributari, si deve affermare l'illegittimità costituzionale di detta attribuzione, né possono addursi in contrario argomenti che non trovano fondamento nell'art. 102, secondo comma, Cost. e nella VI disposizione transitoria della Costituzione. Non sarebbe sufficiente, al fine di negare lo "snaturamento" della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare che le controversie relative ad alcuni particolari canoni, pur non avendo natura tributaria, sono legittimamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi.
Neppure sarebbe sufficiente addurre mere ragioni di opportunità per giustificare, sul piano costituzionale, la cognizione, da parte dei giudici tributari, di controversie non tributarie riguardanti fattispecie in qualche misura simili a quelle propriamente tributarie.
Il difetto della natura tributaria della controversia, afferma la Corte, fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale.
In conclusione, secondo i giudici costituzionali, il legislatore non ha la discrezionalità di attribuire alle Commissioni Tributarie - considerate fin dalla fondamentale sentenza costituzionale 2877 1974 organi speciali di giurisdizione-tutte le controversie relative a prestazioni patrimoniali imposte che non siano tributi.
La giurisdizione tributaria può essere riconosciuta costituzionalmente legittima solo se ad essa sono devolute materie propriamente tributarie. Con sentenza 14 Maggio 2008, n. 230 il Giudice delle Leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546 ( Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 Dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Non c'è dubbio, afferma la Corte, che la lettura che dell'art. 2, comma I, del d Igs. n.546 del 1992, da il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto in cui tali sanzioni ineriscono.
Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale.

La nozione di tributo
Secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare una controversia come tributaria è del tutto irrilevante il nomen Juris che il legislatore attribuisce ad essa.
Per definire la materia tributaria è necessario riferirsi all'art. 53 Cost. piuttosto che all'art. 23 Cost, in quanto la coattività è sì elemento essenziale del tributo, ma non distintivo.
Le controversie attinenti alla TIA non hanno natura tributaria. La " tariffa di Igiene Ambientale " è prevista dalla Direttiva 91-56 CEE (1991) Direttiva 75-442 CEE (1975)Direttiva 91-156-CEE (1991)Decreto Legislativo 22-97 (1997) Legge Regionale 25-98 ( 1998) Dpr 158/99 (1999).
La T.I.A. è disegnata come corrispettivo per la raccolta dei rifiuti domestici e di quelli cosiddetti assimilati ovvero di quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.
Soggetti passivi sono i detentori di immobili e di superfìci scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune impositore.
L'Ente territoriale, con apposito regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono delle tariffe al metroquadro.
La tariffa applicata al metro quadro sarà fissata tenendo conto della tipologia e potenziale quantità di rifiuto prodotto.
La commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. Appare assai evidente che essendo tenuti a concorrere alla spesa sopportata dal Comune, per il servizio di raccolta e smaltimento, i detentori di immobili e di superfìci scoperte, è da escludere che tale corrispettivo possa qualificarsi come tributo perché non sono destinatari del medesimo, secondo la definizione dell'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini in ragione della loro capacità contributiva.
Pertanto è esclusa la giurisdizione della Commissione tributaria in favore del giudice ordinario e nella fattispecie di questo giudice ratione materiae valorisque.

Sul merito
I Consigli comunali, giusta il combinato disposto del DPR n. 158/1999 e dell'art. 42, lett.f, D.lgs. n. 267/00, determinano la tariffa ( art.2 DPR 158/99), approvano il piano finanziario ( art.8) e deliberano, ex art. 49.8 del Dlgs. n.22/97, la TIA.
La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento del canone.
II principio normativo secondo cui potestà e competenza impositiva in materia di TIA sono attribuite al Consiglio Comunale è statuito dall'alt. 49.8 del Dlgs.n. 22/97.
L'art. 49, coma 8, D.Lgs. 22/97 assegna ai Comuni la competenza a istituire la tariffa relativa alla T.I.A; attribuzione prevista dall'art.32, comma 2, lettera g) della L. 142/90 che prevede la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione da parte dei cittadini di beni e servizi.
L'Ordinanza Ministeriale n. 2983/1999, istitutiva dell'Ufficio del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, attribuisce a quest'ultimo una competenza di carattere emergenziale mirata alla esecuzione di interventi tra i quali non può ritenersi annoverata la materia tariffaria de qua. L'ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia n. 855 dell'8.8.20038 (Regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti e assimilati) invero si limita a dettare soltanto il modello di regolamento al fine della istituzione della tariffa di Igiene Ambientale in sede locale.
La sentenza del T.A.R. Sicilia ( n. 2295/07 depositata il 25.10.2007) ha affermato che il Commissario Straordinario non può apportare deroghe alle previsioni del calendato art.49 D.Lgs. 22/97, malgrado la dettagliata normativa in tema di poteri derogatori attribuiti ex art. 15.
Con riferimento alla determinazione della TIA, la lettura che il Tar di Palermo, con le due sentenze n. 2290/7 e n. 2295/07, da delle disposizioni del Dlgs. n. 22/97 e del DPR n. 158/99 è che la competenza appartiene all'ente locale. Secondo il Tar, il Consiglio comunale è il legittimo ed esclusivo titolare della competenza a determinare la tariffa, finché non interverranno le modifiche predisposte dal DLgs. 152/06, "previa espressa abrogazione della tariffa di cui
ali 'art.49 DLgs.22/97e sulla base dei cr iteri fissati dal regolamento da emanarsi entro sei mesi ".
Con le richiamate sentenza, il TAR di Palermo ha altresì affermato che "nell'ambito degli ampi poteri attribuiti al Presidente della Regione-Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, non è dato ricomprendere quello di apportare deroghe alle previsioni normative dell'art.49 D.lgs.22/97, malgrado la dettagliata normativa in tema di poteri derogatori attribuiti ex art.15".
Non essendo stato mai approvato il regolamento, il Dlgs. 152/06, relativamente al profilo della titolarità della determinazione della tariffa, non è mai entrato in vigore.
Infine la L. n. 296/06 ha reiterato, anche per il 2007, il divieto di passaggio da Tarsu a TI A.
Nel caso di specie, il Comune di Tremestieri Etneo, nel cui territorio è ubicata la utenza de qua, non ha disciplinato i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario né fissato ex art. 49.8 D.lgs. n. 22/97 l'importo della Tia.
In mancanza di tali atti prodromici, la richiesta della somma portata dalla impugnata fattura è illegittima.
Tali disposizioni normative trovano conferma in copiosa giurisprudenza ( ex multis sent. 800/2007 Tar Toscana, Tar Sicilia sent. 2290/2007 e n. 2295/2007). Non è stata contestata e, pertanto, deve ritenersi pacifica la circostanza che il Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo non ha istituito né regolamentato la T.I.A. per gli anni 2004-2005.
Con sentenza 196/3/08 del 10.4.2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, richiamandosi alle precitate sentenze del Tar di Palermo, ha annullato le fatture emesse dalla Simeto Ambiente S.P.A. per difetto assoluto di competenza.
Per le considerazione che precedono, la domanda è fondata e merita quindi accoglimento.
Trattandosi di questione ampiamente dibattuta, vanno compensate le spese del giudizio .

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mascalucia , pronunciando nella causa civile promossa da XXX YYY contro la Simeto Ambiente S.P.A. Ato CT3 e Serit Sicilia S.P.A., in accoglimento della domanda proposta, dichiara la illegittimità della impugnata fattura e la non tenutezza al relativo pagamento.
Spese del giudizio compensate.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso, in Mascalucia, il 22-10-2008

Depositato in cancelleria
22 ottobre 2008


Il Cancelliere Rag. N. Ecora Il Giudice di Pace Avv. Antonio Zarrillo

Emergenza Rifiuti


Tornano al lavoro i dipendenti del consorzio Simeto ambiente chwe gestisce la raccolta dei rifiuti in 18 Comuni della provincia di Catania dove nelle ultime settimane si sono formati grandi immondezzai per le strade a causa dell'interruzione del servizio. Questa sera e' stata raggiunta un'intesa tra i rappresentanti sindacali della Funzione Pubblica Cgil, Filt Cisl e Uil Trasporti con l'azienda per il pagamento delle due mensilita' arretrate e della tredicesima a fronte dell'interruzione dello stato di agitazione proclamato il 17 ottobre scorso. L'intesa e' stata siglata a Catania, al tavolo di trattative convocato dal presidente della Regione, Raffaele Lombardo, per scongiurare il pericolo della precettazione dei lavoratori. Una ipotesi che era stata prospettata dalla prefettura per sbloccare la raccolta dei rifiuti nei diciotto Comuni aderenti al consorzio Simeto. Da domattina i lavoratori torneranno, quindi, al lavoro e le discariche riapriranno i battenti. La situazione tornera' progressivamente alla normalita', mentre entro 24 ore anche la situazione dei pagamenti sara' risolta. Soddisfazione per l'esito della vertenza e' stato espresso dai rappresentanti sindacali, che per primi avevano sollecitato l'apertura di un tavolo di confronto diretto con il presidente della Regione.