martedì 3 marzo 2009

TERREMOTO ATO: IL CGA ANNULLA LE TARIFFA TIA SIN DAL PRIMO GIORNO E DICHIARA ANCORA IN VIGORE LA TARSU 2003


"E' finalmente successo. Accogliendo il ricorso di Assoutenti di Enna, il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano ribalta i contenuti della sentenza 52/08 del TAR di Catania, che affidava agli ATO il potere di determinare le tariffe igiene urbana. E' quanto aspettavamo da tempo, in FEDERCONSUMATORI" dichiara il presidente della sezione di Mascalucia, Lucio Traina. "Nella sentenza 1/2009 del 15 gennaio, depositata lo scorso 9 febbraio, il CGA preclude, anche in via provvisoria, la determinazione della TIA da parte delle Società d'Ambito, poichè mancano i regolamenti attuativi dell'art. 238 d. lgs. 152/06 e: "sicché le società d'ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della tariffa prevista dal citato art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati. Va pertanto annullata l'impugnata tariffa, con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate dai comuni...". Così, come invochiamo da tempo, anche nelle cause che i nostri legali patrocinano per i soci, torniamo al regime TARSU - continua Traina.
"Vorrei precisare che il Collegio giudicante puntualizza che: "Essendosi escluso in radice il potere della Società di determinare - al di fuori del contesto, ancora in itinere, tracciato dal citato art. 238 - la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, resta assorbita l'ulteriore censura volta a contestarne l'applicazione retroattiva all'anno 2006, in base al principio di irretroattività dell'imposizione tributaria... il Collegio reputa di dover ricondurre la tariffa in discorso al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, perché su di essa gli amministrati non hanno modo di sottrarsi: si tratta dunque, almeno lato sensu, di un contributo". Ciò significa che potrebbero essere tutte da rivedere le delibere emesse in queste settimane dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'ATO CT3 Simeto Ambiente, alcuni tra i quali hanno riconosciuto le tariffe a far data dal 2004; tra l'altro - con il termine contributo per prestazioni patrimoniali - si eccepisce che la pronucia giurisprudenziale va tutta a favore del giudice ordinario e non della Commissione Tributaria, così come affermiamo da tempo in Federconsumatori.

COMUNICATO FEDERCONSUMATORI SEZ. DI MASCALUCIA DEL 3 MARZO 2009

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